Il canone fisso mensile non è l’unica fonte di risparmio del noleggio a lungo termine.
Scopri come approfittare delle agevolazioni fiscali sulle imposte dirette e indirette in base
alla tua
categoria professionale di appartenenza e al tipo di utilizzo dell’auto!
|
Imposte Dirette: IRPEF, IRES, IRAP |
Imposte indirette: IVA |
Categoria Professionale |
Veicoli* |
Servizi |
Veicoli* |
Servizi |
Esercente arte o professione
(per non più di un veicolo o di un veicolo per ciascun socio, nel caso di
attività svolta in forma associata)
|
20% |
20% |
40% o 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale |
40% o 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendal |
Aziende: uso esclusivamente strumentale all’attività d’impresa o adibiti ad uso
pubblico |
100% |
100% |
100% |
100% |
Aziende: uso non esclusivamente strumentale all’attività d’impresa |
20%* |
20% |
40% o 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale |
40% o 100% se dimostrato l’uso esclusivo aziendale |
Aziende ed Esercenti arti o professioni: uso promiscuo a dipendenti per la
maggior parte del periodo d’imposta |
100% |
100% |
40% (addebito in busta paga del benefit)
100% (addebito benefit con fattura soggetta a IVA) |
40% (addebito in busta paga del benefit)
100% (addebito benefit con fattura soggetta a IVA) |
Agente o rappresentante di commercio |
80% |
80% |
% su effettivo utilizzo |
% su effettivo utilizzo |
*La percentuale di deducibilità delle imposte dirette sui veicoli è applicabile a costi di canone noleggio fino a € 3.615,20 con ragguaglio annuo per le categorie professionali “esercente arte o professione”, “aziende: uso non strumentale all’attività d’impresa”, mentre per la categoria “agente o rappresentante di commercio” la percentuale è applicabile a costi di canone noleggio fino a € 5.164,57 con ragguaglio annuo.
LE IMPOSTE SUL NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE
Come hai avuto modo di intuire dalla tabella delle agevolazioni, le auto in noleggio a lungo termine sono soggette e due tipologie di imposte:
- imposte dirette come IRPEF, IRES E IRAP (art.164 del TUIR (DPR 917/86)
- imposte indirette come IVA (art. 19-bis del DPR 633/72)
Queste imposte si applicano sia ai veicoli sia ai servizi correlati e secondo la normativa esistono dei casi in cui è possibile applicare la piena deducibilità (imposte dirette) e la piena detraibilità (imposte indirette).
LA NORMATIVA PREVEDE LA PIENA DEDUCIBILITÀ DELLE IMPOSTE DIRETTE PER I VEICOLI CHE:
- non rientrano nella categoria autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli e non inclusi nell’articolo 164 del TUIR. Rientrano in questa categoria autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d’opera, etc.;
- sono beni strumentali ad uso esclusivo dell’attività di impresa, senza i quali l’attività non può essere in alcun modo esercitata. Rientrano in questa categoria, ad esempio,
- sono utilizzati da imprese di noleggio, scuola guida o onoranze funebri;
- sono destinati ad uso pubblico, e riconosciuti da un atto della Pubblica Amministrazione, come ad esempio nel caso del servizio taxi.
LA NORMATIVA PREVEDE LA PIENA DETRAIBILITÀ DELL’IVA PER I VEICOLI CHE:
- non sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda i trattori agricoli o forestali, veicoli stradali a motore impiegati nel trasporto stradale di persone o beni, con peso anche superiore a 3.500 Kg e con numero massimo di posti a sedere superiore a otto, escludendo il conducente;
- sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda i mezzi impiegati in modo esclusivo per lo svolgimento dell’impresa, dell’arte e della professione;
- sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda i mezzi che rappresentano parte integrante dell’attività propria d’impresa;
- sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda le vetture utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio;
- sono inclusi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72: riguarda le vetture fornite dall’azienda al dipendente in uso promiscuo, al quale è addebitato un costo almeno corrispondente al valore del fringe benefit;
- sono utilizzati ad esclusivo uso aziendale come i mezzi appartenenti a detentori di licenza per lo svolgimento del servizio taxi (in riferimento ad un aggiornamento di legge del 2008 che ha aumentato la detrazione dell’IVA dal 40% al 100%). La difficoltà di dimostrare che la vettura sia impiegata in modo esclusivo ai fini dello svolgimento della professione, non rende di facile applicazione questa opzione.